(massima n. 1)
In tema di indagini preliminari, la possibilitą di secretare singoli atti, attribuita al pubblico ministero dall'art. 329, comma 3, c.p.p. a tutela della segretezza dell'attivitą investigativa in corso di svolgimento, esclude che la formazione di atti probatori in parte secretati ne comporti l'inutilizzabilitą in sede di giudizio abbreviato, ferma restando la facoltą dell'imputato di eccepire la compressione del diritto di difesa derivante dalla mancata piena conoscenza degli atti secretati, ove deduca un interesse processuale meritevole di tutela. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile l'eccezione di nullitą ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. delle intercettazioni telefoniche utilizzate nel giudizio abbreviato, di cui erano rimaste secretate ex art. 329, comma 3, c.p.p. le motivazioni dei decreti di autorizzazione, non avendo le difese dedotto alcun apprezzabile interesse processuale a conoscere da subito le predette motivazioni, divenute pienamente conoscibili solo in sede di appello).