(massima n. 1)
La disciplina di cui agli artt. 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis, c.p.p., integra un'ipotesi di competenza territoriale e non di competenza funzionale o per materia, sicché l'eccezione relativa alla sua violazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il limite ultimo costituito dall'espletamento, per la prima volta, delle formalitą di apertura del dibattimento ai sensi dell'art. 491, comma 1, c.p.p. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva l'eccezione di incompetenza formulata per la prima volta con i motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado). (Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 31/01/2018)