(massima n. 1)
L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' PALERMO, 13/02/2019)