(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietā delle cose in sequestro, č tenuto, ai sensi dell'art. 324, comma 8, c.p.p., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, mantenendo il sequestro. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 21/12/2021)