Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19674 del 27 aprile 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro preventivo, il tribunale del riesame, ove accerti l'esistenza di una contestazione ovvero di una controversia sulla proprietā delle cose in sequestro, č tenuto, ai sensi dell'art. 324, comma 8, c.p.p., a rimettere gli atti al giudice civile del luogo, competente in primo grado, per la risoluzione della stessa, pur in mancanza della formale pendenza della lite innanzi a quest'ultimo, mantenendo il sequestro. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' BRESCIA, 21/12/2021)

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