(massima n. 1)
Nel procedimento di riesame, la nullitą della notificazione dell'avviso di udienza ne impone la rinnovazione con la concessione di un nuovo termine di tre giorni liberi consecutivi che devono intercorrere tra la data della nuova notificazione e quella dell'udienza, da fissarsi in data compatibile con la celeritą della particolare procedura e, in ogni caso, tale da non determinare la caducazione della misura cautelare per la decorrenza del termine perentorio di dieci giorni previsto per il deposito della decisione. (Fattispecie in cui il Tribunale, disposta la rinnovazione della predetta notificazione all'indagato non comparso per un'udienza successiva alla scadenza del termine ex art. 309, comma 9 c.p.p., aveva erroneamente escluso l'operativitą della previsione di inefficacia del sequestro di cui al comma 10 dell'art. 309 cit., richiamato dall'art. 324 c.p.p., ritenendola in contrasto con l'art. 184, comma 2, stesso codice, che attribuisce alla parte comparsa per far rilevare la nullitą di un avviso il diritto ad un termine a difesa non inferiore a cinque giorni). (Vedi Sez. 1, n. 443 del 03/02/1993 Rv. 193393 - 01; Sez. 2, n. 4153 del 24/10/1996 Rv. 206420 - 01) (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' COMO, 08/11/2018)