(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, č immediatamente esecutiva l'ordinanza emessa, ex art. 322-bis c.p.p., dal tribunale del riesame che, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, abbia disposto il sequestro preventivo, in quanto la clausola di compatibilitā che regola il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 310 c.p.p. esclude l'operativitā del terzo comma di tale articolo, ai sensi del quale l'efficacia del provvedimento č differita fino alla definitivitā dello stesso, trattandosi di previsione riferita esclusivamente alla libertā personale. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 25/06/2021)