(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, anche dopo la revoca della misura e la restituzione del bene, disposta dal giudice per le indagini preliminari in favore di un soggetto diverso da quello cui il bene stesso era stato sequestrato, sussiste la legittimazione di quest'ultimo ad impugnare tali decisioni con appello ex art. 322-bis c.p.p. e a proporre eventuale ricorso per cassazione avverso la relativa ordinanza emessa dal tribunale. (In motivazione la Corte ha precisato che la restituzione correlata alla sentenza definitiva di proscioglimento, disposta ex art. 323 c.p.p., può essere, invece, contestata con l'incidente di esecuzione, posto che il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla responsabilità estingue definitivamente la fase cautelare). )Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 02/07/2019)