Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32582 del 5 luglio 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2-bis, c.p.p., finalizzato alla confisca nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalitą della misura reale - alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio con sentenza, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolositą alla mera natura obbligatoria della confisca, atteso che la necessitą di detta motivazione opera, con la sola eccezione delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, sia con riguardo alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa cosģ come di proprietą o di valore, e senza che possa rilevare la natura, mobiliare o immobiliare, dei beni in sequestro. (Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTA' NAPOLI, 15/02/2022)

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