(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, di cui all'art. 321 c.p.p., la circostanza che il pubblico ministero sia già intervenuto nel procedimento, per essere già in corso indagini relativamente agli stessi fatti, non è di ostacolo a che la polizia giudiziaria disponga il sequestro preventivo in tutti quei casi in cui, per la situazione di urgenza, non sia possibile attendere il provvedimento del pubblico ministero, situazione questa che può verificarsi sia nelle ipotesi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria agiscano di loro iniziativa, sia in quelle in cui operino eseguendo compiti loro affidati dall'autorità giudiziaria, nel corso dei quali devono poter fronteggiare una situazione imprevista. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretto il sequestro di beni di interesse storico, archeologico ed artistico, per violazione dell'art. 176 d.lg. n. 42 del 2004, eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria - successivamente convalidato dal pubblico ministero - nel corso di una perquisizione delegata finalizzata alla ricerca di un quadro, in relazione al diverso reato di cui all'art. 646 c.p.). (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' CATANIA, 30/12/2019)