(massima n. 1)
La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna al risarcimento in favore della parte civile, presuppone che la pronuncia abbia dichiarato l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, cosģ da costituire titolo esecutivo; di talché, nel caso di condanna generica, detta conversione si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile, il quale, sulla base della certezza del danno acquisita in sede penale, abbia proceduto alla sua liquidazione. (In motivazione la Corte ha precisato che nel caso di condanna generica al risarcimento del danno, prima della definizione del giudizio civile per la liquidazione di esso, spetta al giudice penale la competenza ad adottare ogni provvedimento sui beni in sequestro). (Annulla con rinvio, App. Milano, 29/03/13)