(massima n. 1)
Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulla richiesta di misura cautelare, tanto personale quanto reale, la figura del "giudice che procede" o di "quello competente a pronunciarsi nel merito" va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilitą materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice; ne consegue che l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio, comporta inesorabilmente lo spostamento in favore di quest'ultimo della competenza a decidere anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata dal pubblico ministero prima dell'azione penale, ma non tempestivamente delibata dal giudice per le indagini preliminari. (Fattispecie in cui la Corte ha proceduto all'annullamento di ordinanza del riesame che aveva ritenuto la competenza del Gip a decidere su richiesta di sequestro preventivo, nonostante quest'ultimo si fosse pronunciato solo dopo la trasmissione degli atti alla cancelleria del Gup e la avvenuta fissazione dell'udienza preliminare). (Annulla con rinvio, Trib. lib. Caltanissetta, 21/10/2014)