(massima n. 1)
In tema di sequestro conservativo, ai fini della sussistenza del "periculum in mora" č sufficiente la valutazione dell'incapienza attuale del patrimonio del debitore non occorrendo la prova che lo stesso debitore stia ponendo in essere o possa comunque porre in essere attivitā di dispersione patrimoniale. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' MILANO, 18/07/2019)