(massima n. 1)
La mancata pronunzia, da parte del giudice di appello, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di cui all'art. 311, comma 5-bis, c.p.p. costituisce vizio suscettibile di essere fatto valere solo con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento "de libertate" e non anche con richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' BOLOGNA, 02/05/2023)