(massima n. 1)
In tema di ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongano una misura coercitiva, la proposizione del ricorso per violazione di legge ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p. rende inammissibile la richiesta di riesame, sicché ove il ricorso diretto sia proposto per motivi non consentiti, ne consegue l'inammissibilità ex art. 606, comma 3, c.p.p. e non la sua conversione in richiesta di riesame ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., in quanto il ricorrente ha già consumato la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione.