Cassazione penale Sez. III sentenza n. 209 del 17 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso per cassazione contro i provvedimenti sulla libertą personale, l'art. 311, comma 4, c.p.p. consente in via eccezionale, prima dell'inizio della discussione, la presentazione di motivi nuovi riguardanti capi o punti della decisione gią oggetto di impugnazione ma non autorizza la produzione di documenti che, secondo le regole generali sul procedimento di legittimitą ai sensi degli artt. 127 e 311, comma 5, c.p.p., deve intervenire con una memoria depositata in cancelleria al pił tardi cinque giorni prima dell'udienza. (Annulla con rinvio, TRIB. LIBERTA' ROMA, 20/12/2019)

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