(massima n. 1)
Nel procedimento di appello ex art. 310 c.p.p. proposto dall'indagato avverso l'ordinanza reiettiva di istanza di revoca o sostituzione di una misura interdittiva, il tribunale del riesame č vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione ed č privo di poteri istruttori, oltre che sottoposto a limiti temporali per l'emissione del provvedimento di controllo, onde la prospettazione di una situazione di fatto nuova, ritenuta pił favorevole all'appellante, deve essere oggetto di una nuova e ulteriormente documentata richiesta al giudice procedente e, in caso di diniego, di impugnazione mediante appello cautelare. Rigetta, (TRIB. LIBERTA' MILANO, 03/05/2023)