(massima n. 1)
Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 c.p.p., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, c.p.p., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, c p.p., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili. (Qualifica appello il ricorso, TRIBUNALE ROVIGO, 29/12/2022)