Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2525 del 19 ottobre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Č manifestamente infondata la q.l.c. del combinato disposto degli artt. 310, comma 3, e 325, comma 4, c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3 e 24 Cost., nella parte in cui č previsto che le ordinanze del tribunale del riesame che inaspriscono il regime delle misure cautelari reali sono immediatamente esecutive diversamente da quelle in materia di libertā personale, la cui efficacia č differita alla definitivitā delle stesse, trovando giustificazione la diversitā di disciplina nella differente natura degli interessi sottesi alle due materie, che impedisce di estendere all'ambito reale la previsione dell'art. 310, comma 3, c.p.p., quale eccezione alla regola generale di cui all'art. 588, comma 2, c.p.p., secondo cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertā personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo del provvedimento impugnato. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 19/05/2021)

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