(massima n. 1)
In tema di appello avverso un'ordinanza in materia cautelare personale, il termine di cui all'art. 310, comma 2 c.p.p., prescritto all'autoritā giudiziaria procedente per la trasmissione al tribunale del riesame dell'ordinanza appellata e degli atti su cui essa si fonda, ha natura ordinatoria e la sua inosservanza non č causa di nullitā del provvedimento successivamente adottato, salva la responsabilitā disciplinare ed eventualmente penale dell'autore dell'omissione. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' ROMA, 16/10/2019)