(massima n. 1)
L'appello del pubblico ministero, ex art. 310 c.p.p., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell'adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravitą indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'art. 299, comma 1, c.p.p. in ordine ad elementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura. (Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTA' LECCE, 13/11/2018)