Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14834 del 3 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazioni cautelari, č manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p. per contrasto con l'art. 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede che il difensore dell'indagato o dell'imputato, munito di procura speciale, possa avanzare richiesta di differimento dell'udienza per documentare l'attuale stato di tossicodipendenza del proprio assistito, onde verificare la possibilitā della sua sottoposizione a trattamento curativo presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, posto che il procedimento di riesame delle ordinanze dispositive di misura coercitiva č connotato da ragioni di urgenza, incidendo la decisione sulla libertā personale, sicché la facoltā di chiedere il differimento dell'udienza, in presenza di giustificati motivi, č riconosciuta al solo indagato o imputato, unico soggetto che potrebbe essere leso dal protrarsi del procedimento incidentale. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertā Catania, 02/01/2025)

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