(massima n. 1)
In tema di riesame di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, rinnovata ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p. in presenza di eccezionali esigenze cautelari, che devono risultare tali rispetto al quadro cautelare ordinario e non gią rispetto alla misura caducata, l'obbligo della motivazione a carico del giudice della cautela sussiste anche in presenza di reati soggetti alla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., non valendo, in tal caso, la certezza della reiterazione del reato da parte dell'indagato, gią presunta, sia pure "juris tantum", dal legislatore, a superare la specifica prescrizione richiesta dall'art. 309, comma 10, che si pone, rispetto ad essa, come norma di carattere speciale. (In motivazione la S.C. ha precisato che la suddetta presunzione recede di fronte all'eccezionalitą delle esigenze richieste per l'emissione del nuovo provvedimento, imponendo, indipendentemente dalle allegazioni difensive, l'obbligo di una specifica motivazione che evidenzi la straordinarietą del pericolo cui rimarrebbe esposta la collettivitą ove l'indagato non fosse raggiunto dalla misura coercitiva). (Rigetta, Trib. Libertą Napoli, 28/10/2020)