(massima n. 1)
In tema di misure interdittive, le esigenze cautelari correlate al pericolo di inquinamento probatorio e al pericolo di reiterazione del reato devono necessariamente concorrere, sicché, nell'incidente cautelare, è necessario accertare la persistente vigenza della misura disposta in ragione della ritenuta sussistenza anche del pericolo di inquinamento della prova, in quanto il disposto dell'art. 308, comma 2, cod. proc. pen., nel limitare la possibilità di rinnovare la misura ai soli casi in cui si renda necessario fronteggiare tale pericolo, postula l'esistenza di una misura tuttora in essere. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva motivato sulle sole esigenze di special-prevenzione e non anche sul pericolo di inquinamento probatorio, egualmente fondante l'applicazione della misura interdittiva). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertà Salerno, 17/10/2024)