(massima n. 1)
In tema di misure interdittive, la flessibilitą della disciplina relativa al termine di durata prevista dall'art. 308, comma 2, cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 - impone al giudice della cautela un onere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggior ragione nel caso in cui esso coincida con quello massimo legale. (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Reggio Calabria, 16/12/2022)