Cassazione penale Sez. I sentenza n. 28693 del 16 settembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali non custodiali, la regola di cui all'art. 308, comma 1, cod. proc. pen., concernente il raddoppio dei termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., trova applicazione anche con riferimento ai termini di fase. (Conf. n. 3669 del 1990, Rv. 186045-01; n. 2561 del 1990, Rv. 185372-01; n. 587 del 1990, Rv. 183741-01; n. 3012 del 1989, Rv. 182970-01). (Rigetta, Trib. Libertą Genova, 03/02/2020)

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