(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice disponga, in caso di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia, le "altre" misure cautelari ai sensi dell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., è impugnabile non già con il riesame - gravame che rimette in discussione l'intero quadro probatorio, esigendo la valutazione degli indizi di colpevolezza - bensì con l'appello ex art. 310 cod. proc. pen., mirante ad una pronuncia sulla persistenza delle esigenze cautelari, ancorché di ridotta intensità, e sull'adeguatezza della cautela prescelta. (Conf: Sez. 5, n. 261 del 25/01/1996, Rv. 203957). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Palermo, 05/11/2021)