Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 32994 del 20 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di termini massimi della custodia cautelare, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di condanna e conseguente regressione del procedimento, si applica la disciplina prevista dal comma 2 dell'art. 303, cod. proc. pen. con nuova decorrenza dalla data della sentenza di annullamento, mentre i termini previsti dal comma 4 dell'art. 303 cod. proc. pen., non riguardano ipotesi diverse di decorrenza alternative a quelle previste dal comma 2, e rappresentano il limite massimo di durata complessiva della misura cautelare. (Rigetta, Trib. Libertą Lecce, 08/04/2024)

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