(massima n. 1)
In tema di giudizio abbreviato disposto a seguito di giudizio immediato, il prolungamento dei termini di fase della custodia cautelare, previsto ex art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. per i reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) dello stesso codice, opera solo in relazione al segmento dei termini decorsi nella fase del giudizio che va dalla data del decreto che dispone il giudizio immediato a quella dell'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, mentre un termine autonomo e distinto, ex art. 303, comma 1, lett. b-bis) cod. proc. pen., decorre dalla data di ammissione del rito speciale a quella della decisione di primo grado, con un duplice ordine di limiti massimi: quelli stabiliti per la fase del giudizio abbreviato di primo grado, che non possono superare, nel complesso, i termini indicati dall'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., incrementabili fino ad ulteriori sei mesi ai sensi del comma 1, n. 3-bis e quelli complessivi, indicati all'art. 303, comma 4, incrementabili della metą, ma non anche degli ulteriori sei mesi, come disposto dall'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Palermo, 08/03/2022)