(massima n. 1)
La regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare opera anche nel caso in cui, nell'ambito di uno stesso procedimento, ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua, nei confronti dello stesso imputato, una seconda ordinanza per fatti connessi emessa in fase dibattimentale; in tal caso, ai fini del calcolo dei termini di fase di cui all'art. 303 cod. proc. pen., deve farsi riferimento al "dies a quo" della prima misura e verificare se, per il reato della seconda ordinanza cautelare, i termini di durata di ciascuna fase siano o meno scaduti, mentre devono sommarsi i periodi di custodia subita anche in fasi eterogenee ai soli fini del calcolo dei termini di durata complessiva di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., o del termine di durata massimo di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen. (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Catanzaro, 08/07/2021)