(massima n. 1)
La previsione di cui all'art. 303, comma 2, cod. proc. pen. si applica anche all'ipotesi di ripristino della misura cautelare a seguito della regressione del processo dalla fase esecutiva a quella di cognizione ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. con la conseguenza che i termini di fase della custodia decorrono nuovamente dalla data del provvedimento di restituzione nel termine per impugnare emesso dal giudice dell'esecuzione. (Rigetta, Trib. Libertą Bari, 01/10/2020)