(massima n. 1)
I termini di custodia cautelare da applicare in caso di conferma in appello della condanna di primo grado sono quelli complessivi di cui all'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., per il cui computo deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza e non a quella irrogata in concreto con la medesima. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Palermo, 27/07/2020)