(massima n. 1)
In tema di normativa emergenziale per il contenimento della pandemia da covid-19, la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, non presuppone un preventivo provvedimento del giudice emesso su richiesta del pubblico ministero. (In motivazione la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale della norma in relazione all'art. 13, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevede detto provvedimento, atteso che la citata disposizione costituzionale, pur richiedendo un atto motivato dell'autoritą giudiziaria per l'applicazione di una misura limitativa della libertą personale, non implica, indefettibilmente, un preventivo provvedimento dell'autoritą giudiziaria anche ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare). (Rigetta, Trib. Libertą Torino, 04/08/2020)