(massima n. 1)
In tema di termini di durata delle misure cautelari, in ipotesi di regressione del procedimento, il termine di fase inizia a decorrere "ex novo", ai sensi dell'art. 303, comma 2, cod. proc. pen., dalla data di emissione del provvedimento che ha dato luogo a detta regressione, anche nel caso di misure diverse dalla custodia in carcere. (Fattispecie relativa a declaratoria di nullitą del decreto di citazione a giudizio per omesso avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con la quale il tribunale del riesame aveva ritenuto che il termine di fase, relativo alla misura dell'obbligo di dimora, iniziasse a decorrere di nuovo dalla data di emissione del nuovo decreto di citazione in giudizio). (Rigetta, Trib. Libertą Brescia, 02/10/2018)