Cassazione penale Sez. II sentenza n. 13211 del 1 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicazione dell'istituto della scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 303 cod. proc. pen.), non è consentito detrarre - in virtù dell'interpretazione analogica dell'art. 657 cod. proc. pen. che consente, a date condizioni, la fungibilità della custodia cautelare sofferta "sine titulo" con la pena da espiare per altro reato separatamente giudicato - dalla custodia cautelare in corso quella sofferta senza titolo per una diversa imputazione, in quanto la misura cautelare, a differenza della pena, presuppone una pericolosità in atto che impone la necessità di provvedere immediatamente, sicché è del tutto privo di rilevanza il fatto che l'indagato possa avere subito una precedente custodia cautelare senza titolo, salvo il limite di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Catanzaro, 13/11/2018)

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