(massima n. 1)
L'obbligo di notifica della istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare custodiale al difensore della persona offesa o a quest'ultima, previsto dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., non sussiste ove l'istanza sia fondata su ragioni di incompatibilitą con il regime carcerario delle condizioni di salute e di etą del detenuto, ai sensi dell'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. (Annulla senza rinvio, Trib. Libertą Palermo, 11/05/2020)