(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'obbligo del giudice di svolgere accertamenti sulle condizioni personali dell'indagato, ai sensi dell'art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen., si estende anche allo stato di salute della madre dei figli di etą inferiore a sei anni del detenuto, qualora questi abbia chiesto la sostituzione della custodia in carcere essendo la madre impedita a prestare assistenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, a fronte della dimostrata esistenza di una grave malattia oncologica della madre, il tribunale del riesame avesse erroneamente rigettato la richiesta di sostituzione della misura senza verificare in concreto se la madre, nonostante le cure in atto, potesse adeguatamente assistere il figlio, ovvero se fosse indispensabile la presenza del padre). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Lecce, 04/05/2020)