(massima n. 1)
Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, l'istanza di revoca o di modifica della misura cautelare non proposta in sede di interrogatorio di garanzia deve essere notificata alla persona offesa anche in assenza di una sua formale dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede, a pena di inammissibilitą di detta richiesta, distinte modalitą di notifica alla persona offesa, ossia presso il difensore di fiducia ex art. 33 disp. att. cod. proc. pen., oppure personalmente, presso la stessa p.o., nel caso in cui non abbia nominato un difensore di fiducia, salva l'ipotesi in cui questa abbia eletto o dichiarato domicilio, nel qual caso dovrą essere sempre eseguita in tale luogo, anche se sia gią intervenuta la nomina di un difensore. (Rigetta, Trib. Libertą Lecce, 27/04/2020)