(massima n. 1)
Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto della differenza di tale condizione con quella della irreperibilitā, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilitā di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilitā, nč quelle all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, cod.proc.pen. (Fattispecie nella quale, al momento dell'esecuzione della misura, non sussistevano elementi certi dai quali desumere che l'imputato fosse stabilimente dimorante nel paese estero di origine). (Rigetta, App. Milano, 01/03/2016)