(massima n. 1)
In tema di immediata comunicazione al difensore dell'avvenuta esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 293, comma 1-ter cod. proc. pen., una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato con riguardo all'esigenza di provvedere nel modo pił sollecito ed agli strumenti di comunicazione disponibili, č irrilevante la circostanza della mancata conoscenza da parte del difensore dell'avviso medesimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'operato della polizia giudiziaria che aveva tentato di contattare il difensore al recapito telefonico indicato dallo stesso indagato, senza ottenere risposta). (Rigetta, Trib. Libertą Napoli, 20/03/2019)