(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, l'omessa valutazione, nell'ordinanza genetica relativa a una pluralitā di reati, di "elementi forniti dalla difesa" comporta, ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., il suo annullamento, limitato ai fatti-reato cui si riferiscono tali elementi favorevoli, senza inficiarne la validitā con riguardo ai restanti addebiti, non vigendo nell'ordinamento il principio di indissolubilitā dell'ordinanza cautelare. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che permane, per converso, l'inscindibilitā tra i fatti per cui č stato disposto l'annullamento e quelli per cui l'ordinanza č stata confermata nel solo caso in cui questi ultimi non siano configurabili, o non siano perseguibili, in conseguenza della caducazione del titolo nella parte relativa ai primi). (Rigetta, Trib. Libertā Lecce, 16/07/2024)