Cassazione penale Sez. III sentenza n. 47593 del 15 ottobre 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, l'omessa valutazione, nell'ordinanza genetica relativa a una pluralitā di reati, di "elementi forniti dalla difesa" comporta, ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., il suo annullamento, limitato ai fatti-reato cui si riferiscono tali elementi favorevoli, senza inficiarne la validitā con riguardo ai restanti addebiti, non vigendo nell'ordinamento il principio di indissolubilitā dell'ordinanza cautelare. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che permane, per converso, l'inscindibilitā tra i fatti per cui č stato disposto l'annullamento e quelli per cui l'ordinanza č stata confermata nel solo caso in cui questi ultimi non siano configurabili, o non siano perseguibili, in conseguenza della caducazione del titolo nella parte relativa ai primi). (Rigetta, Trib. Libertā Lecce, 16/07/2024)

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari personali, rientrano nella nozione di "elementi forniti dalla difesa", da valutare nell'ordinanza genetica a pena di nullitā ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., i soli dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori, essendo escluse, invece, le mere posizioni difensive negatorie, le prospettazioni di tesi alternative, le diverse interpretazioni degli elementi indiziari e gli assunti defatigatori, che restano assorbiti nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della cautela. (Rigetta, Trib. Libertā Lecce, 16/07/2024)

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