(massima n. 1)
In tema di appello avverso provvedimenti cautelari reali, la regola prevista dall'art. 292, comma 2, lett. c)-bis, cod. proc. pen. che, a pena di nullitā, impone al giudice l'obbligo di motivazione, opera soltanto per il provvedimento applicativo della misura, ma non per l'ordinanza che risponde all'istanza di restituzione dei beni sequestrati, ai sensi dell'art. 321, comma 3, cod. proc. pen., rispetto alla quale č consentita la motivazione "per relationem" ad atti del procedimento noti alle parti, e la sua impugnazione ha effetto devolutivo, attribuendo al giudice del gravame piena cognizione, con la possibilitā di rimediare all'eventuale insufficienza della motivazione. (Rigetta, Trib. Libertā Ancona, 05/05/2020)