(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, nella nozione di "elementi a favore" che devono essere valutati dal giudice a pena di nullitą dell'ordinanza, rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, rimanendo escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e gli assunti chiaramente defatigatori, cosģ come non vi rientrano le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertą. (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Roma, 11/03/2019)