(massima n. 1)
In tema di misure cautelari, nella nozione di "eventuali deduzioni e memorie difensive gią depositate" che, ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., il pubblico ministero deve trasmettere al giudice per le indagini preliminari unitamente alla richiesta di misura cautelare, a pena d'una nullitą d'ordine generale ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., rientrano soltanto gli elementi indiziari, eventualmente allegati ad una memoria difensiva, astrattamente dotati di decisivitą, in quanto idonei, nella prospettazione difensiva, ad incidere sulla valutazione del compendio indiziario a carico dell'indagato. (Fattispecie relativa all'omessa trasmissione di memorie difensive, alle quali erano allegati documenti e verbali idonei, secondo la tesi difensiva, a minare la credibilitą e l'attendibilitą del collaboratore di giustizia sulle cui dichiarazioni si fondava la ricostruzione d'accusa, in cui la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva omesso di valutare se, al momento della decisione del giudice per le indagini preliminari, gli argomenti di fatto forniti dalla difesa dell'indagato avrebbero potuto assumere un peso e un significato probatorio tali da rendere necessaria la loro piena valutazione). (Annulla con rinvio, Trib. Libertą Caltanissetta, 18/07/2019)