(massima n. 1)
In tema di arresti domiciliari, sussiste violazione del divieto di comunicare con la persona offesa non solo nel caso in cui la comunicazione sia a quest'ultima rivolta direttamente, ma anche nell'eventualitą in cui essa avvenga in modo indiretto, mediante la pubblicazione sui "social media" di messaggi rivolti a una pluralitą indeterminata di soggetti, a condizione che la persona offesa abbia accesso allo stesso canale e che risulti univocamente individuabile quale destinataria, in ragione del tenore e del contenuto del messaggio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'aggravamento della misura disposto nei confronti dell'indagato che, tramite i propri canali "social", aveva pubblicato messaggi offensivi e minacciosi all'indirizzo della parte lesa, accusandola altresģ di aver formulato false accuse nei suoi confronti). (Dichiara inammissibile, Trib. Libertą Roma, 06/08/2025)