(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, gli arresti domiciliari sono fruibili in un luogo di privata dimora, appartenente all'indagato o a un soggetto terzo, presso il quale non č necessario che vi soggiornino altre persone, appartenenti o meno alla cerchia familiare dell'indagato, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., autorizzare chi trovasi sottoposto a tale misura ad allontanarsi dal luogo degli arresti per provvedere alle indispensabili esigenze di vita o per fronteggiare situazioni di assoluta indigenza. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di rigetto della richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari presso l'abitazione di una persona qualificatasi come "amico" dell'istante, sull'erroneo presupposto che solo la presenza di congiunti o persone legate a questi da vincoli affettivi possa garantire un "controllo sociale" idoneo ad incidere sulle sue scelte di vita ed evitare che la revocabilitā "ad nutum" della disponibilitā dell'ospitante all'accoglienza renda la misura gradata "una sorta di lasciapassare per uscire dal carcere"). (Annulla con rinvio, Trib. Libertā Genova, 01/07/2020)