(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, la necessitą di intraprendere un percorso rieducativo tramite la partecipazione ad attivitą di volontariato non rientra tra le indispensabili esigenze di vita, che, ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., consentono di ottenere dal giudice l'autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, attesa la natura eccezionale di tale previsione. (Rigetta, Trib. Libertą Bari, 04/04/2019)