(massima n. 1)
Qualora il giudice d'appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la prescrizione sia maturata in epoca antecedente alla sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute, con la conseguenza che, in tal caso, è illegittima la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, così come al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Infatti quando la decisione di condanna di primo grado venga riformata per essere intervenuta una causa estintiva prima della sua pronuncia, osta al mantenimento del potere di provvedere sui soli effetti civili il disposto dell'art. 538, comma 1, cad. proc. pen., secondo il quale il giudice decide sulla domanda di restituzione o risarcimento solo quando pronuncia sentenza di condanna. Il giudice dell'impugnazione, infatti, non può esercitare poteri che il giudice di prima cura non può validamente esercitare.