(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il giudice può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche quando si pronuncia su richiesta di revoca presentata dall'indagato, in quanto sussiste equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della loro gravità astratta, essendo entrambe previste e disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen. (Dichiara inammissibile, Trib. Libertà Roma, 21/06/2023)