(massima n. 1)
Il "divieto di dimora" di cui all'art. 283, comma 1, cod. proc. pen., non deve necessariamente limitarsi ad un Comune o frazione di esso (come si verifica invece nel caso dell'"obbligo di dimora" previsto nel comma 2 del medesimo articolo), ma può estendersi anche ad ambiti territoriali più vasti, quali la provincia o la regione, purché specificamente individuati e logicamente collegati alle esigenze cautelari. (Conf. Sez. 6, n. 1454 del 1992, Rv. 190973). (Rigetta, Trib. Libertà Napoli, 31/01/2019)