(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., č tenuto a ordinare l'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilitā di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente. (Annulla in parte con rinvio, Trib. Libertā Genova, 31/07/2024)